Avv. Maria Adele Venneri del Foro di Cosenza
24/03/2016
Finalmente l'Agenzia delle Entrate ha reso noto il provvedimento, prot. n. 43434, del 22 marzo 2016, recante "Modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese di riqualificazione energetica di parti condominiali, ai sensi dell'articolo 1, comma 74, della legge 28 dicembre 2015 n. 208".
Per una prima analisi si veda -> Condominio ed ecobonus. In attesa della Circolare dell'Agenzia delle Entrate.
Come ricordato qualche giorno, la legge di stabilità 2016 ( Legge n. 208/2015 ), dopo aver confermato anche per il 2016 la detrazione per interventi di efficienza energetica e per quelli di ristrutturazione, ha introdotto un nuovo comma nell'art. 14, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
Con questa modifica, il novellato art. 14 consente la possibilità per i contribuenti della “no tax area” di recuperare il beneficio spettante per le spese sostenute nel 2016 per interventi condominiali di riqualificazione energetica, cedendo il credito ai fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi.
Per essere pienamente effettiva la modifica necessitava del provvedimento succitato.
Prima di procedere oltre, mi preme avvisare che il testo del provvedimento contiene dei punti critici. Punti critici che è bene chiarire non sono addossabili in toto all'Agenzia delle Entrate che si è limitata a delineare le modalità di cessione su quanto stabilito dalla Legge di stabilità del 2016.
Bene, andiamo a scoprire quali sono queste modalità per mezzo delle quali alcuni contribuenti possono cedere ai fornitori che hanno eseguito gli interventi di riqualificazione energetica, sulle parti comuni di edifici, il credito corrispondente alla detrazione per le spese relative ai predetti interventi.
La categoria di contribuenti che potranno accedere alla tanto attesa cessione è stata individuata dalla legge di stabilità 2016 ed è circoscritta ai soggetti che non sono tenuti al versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in quanto si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del TUIR (testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
=> Semplificazione fiscale, interventi di riqualificazione energetica
Invero, sono i contribuenti che appartengono alla " no tax area" ossia i pensionati, i dipendenti e gli autonomi che non superano quella soglia al di sotto della quale vige l'esenzione dall'IRPEF.
Il provvedimento chiarisce subito che t ali condizioni devono sussistere nel periodo d'imposta precedente a quello in cui sono sostenute le spese per gli interventi.
La legge di stabilità consente loro, dunque, di cedere, sotto forma di credito, la detrazione mentre i fornitori che hanno eseguito i lavori, ricevono il credito a titolo di pagamento della quota di spese a loro carico.
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Primo punto critico. La categoria di contribuenti che potranno usufruire di questa cessione è ben delineata, per non dire ristretta, si auspica per il futuro che questa categoria venga allargata.
La disposizione riguarda, poi, esclusivamente: le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni degli edifici, per le quali spetta la detrazione dall'imposta lorda, ai sensi dell'articolo 1, commi 344 e ss. della legge n. 296 del 2006, stabilita, per l'anno 2016, nella misura del 65% delle spese stesse.
La volontà dei contribuenti di cedere il credito deve risultare dalla delibera assembleare che approva gli interventi di riqualificazione energetica o da specifica comunicazione inviata al condomìnio.
Il condominio deve provvedere a comunicarla ai fornitori che, a loro volta, dovranno rispondere in forma scritta circa le intenzioni di accettare la cessione del credito a titolo di pagamento di parte del corrispettivo per i beni ceduti o i servizi prestati.
Secondo punto critico. I fornitori hanno la facoltà di accettare non l'obbligo di accettare. Si cerchi di immaginare, come spesso accade, di essere finalmente giunti alla delibera assembleare, che approva gli interventi, per poi investire tempo ed energie nella affannosa ricerca del fornitore che si renderà disponibile ad accettare la cessione del credito. Appare chiaro che la scelta potrà ricadere su fornitori che potrebbero non avere i migliori requisiti.
Ulteriori incombenza è un'apposita comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate, utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline, con la quale il condominio, è obbligato a trasmettere:
il totale della spesa sostenuta nel 2016 per lavori di riqualificazione energetica su parti comuni;
l'elenco dei bonifici effettuati per il pagamento di dette spese;
il codice fiscale dei condòmini che hanno ceduto il credito e l'importo del credito ceduto da ciascuno;
il codice fiscale dei fornitori cessionari del credito e l'importo totale del credito ceduto a ciascuno di essi.
La comunicazione è effettuata, entro il 31 marzo 2017, direttamente dal condomìnio che vi provvederanno attraverso l'amministratore o, qualora non obbligati alla relativa nomina, attraverso il condomino incaricato.
Il condomìnio è tenuto, altresì, a comunicare ai fornitori l'avvenuto invio della comunicazione all'Agenzia delle Entrate.
Si evidenzia che il mancato invio delle suindicata comunicazione rende inefficace la cessione del credito.
Il provvedimento chiarisce poi che il credito ceduto è fruibile dal fornitore in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal 10 aprile 2017. La quota del credito che non è fruita nell'anno è utilizzabile negli anni successivi e non può essere chiesta a rimborso.
Il credito è utilizzato esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
Terzo punto critico. E nel caso in cui il fornitore non abbia importi da compensare? Non avrà di certo convenienza ad accettare la cessione del credito a titolo di pagamento di parte del corrispettivo per i beni ceduti o i servizi prestati.Quindi quanti davvero procederanno in tal senso?
Poi, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline, altrimenti si incorre nel rifiuto dell'operazione di versamento. Nel caso in cui l'importo del credito utilizzato risulti superiore all'ammontare maturato, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile sul sito internet del servizio telematico Entratel o Fisconline.L'Agenzia, con apposita risoluzione, istituirà il codice tributo per l'uso del credito d'imposta da indicare nell'F24.
Infine, è bene sapere che nel caso in cui l'amministrazione finanziaria accerti la non spettanza, anche parziale, della detrazione in capo al condòmino provvede al recupero del relativo importo nei suoi confronti, maggiorato di interessi e sanzione. Al medesimo controllo sono sottoposti i fornitori.L'obiettivo è quello di affrontare gli interventi più efficaci di riqualificazione energetica degli edifici.
Alla luce di quanto esposto occorre chiedersi se si tratta di un'occasione mancata.