sabato 21 maggio 2016

Detrazione sulle porte 50%

Detrazioni sulle porte al 50%

 

Acquistando autonomamente le porte, che nell’ambito di un intervento di ristrutturazione della propria casa è necessario sostituire, e tutti i materiali per il rinnovo del bagno è possibile usufruire delle detrazioni IRPEF previste dall’articolo 16-bis TUIR (i lavori vengono svolgo personalmente in economia)?

Così come confermato in primis dalla Circolare del 11/5/1998 n. 121 – Ministero Finanze – Dipartimento Entrate – Affari Giuridici Servizio III, il contribuente che esegue in proprio i lavori ha comunque diritto alla detrazione (in allora del 41%), sia pure limitatamente alle spese sostenute per l’acquisto dei materiali utilizzati (ovviamente non può essere attribuito alcun valore, anche simbolico, all’attività prestata in proprio per l’esecuzione degli interventi).

Da un punto di vista formale, per aver diritto all’agevolazione, però, è necessario che i materiali vengano pagati con bonifico bancario o postale. Sotto un profilo sostanziale gli interventi devono rientrare tra quelli detraibili il che, per quelli citati dal contribuente, non è così scontato. Infatti, nel caso in cui l’intervento sia semplicemente limitato alla sostituzione della rubinetteria, delle piastrelle del bagno o alla ritinteggiatura delle pareti non è prevista alcuna detrazione fiscale.

Questo tipo di lavori si configurano infatti come interventi di manutenzione ordinaria (ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera DPR 380/2001), che, se eseguiti all’interno di un’abitazione, non sono ricompresi nell’ambito di quelli ammissibili al beneficio (si veda l’articolo 16-bis, TUIR (“dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi: a) di cui alle lett. a) b), c) e d) dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all’articolo 1117 del codice civile”).

Secondo l’opinione di chi scrive, nemmeno la semplice sostituzione dei sanitari potrebbe rientrare nel beneficio fiscale. Nella Guida alle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie, pubblicata dall’Agenzia delle Entrate, nella più volte citata edizione dell’ottobre 2013, alla voce sanitari si riporta come detraibile la sostituzione di impianti e apparecchiature. Tale dizione dovrebbe essere interpretabile nel senso della necessaria sussistenza contemporanea della sostituzione sia degli impianti che delle apparecchiature al fine di accedere al beneficio. In altre parole, chi scrive, deduce che la sostituzione dei sanitari è detraibile solo se accompagnata dalla sostituzione degli impianti.

Va da sé che, qualora gli stessi interventi prima citati (sostituzione piastrelle, ritinteggiatura, ecc.) e classificabili come manutenzione ordinaria non siano eseguiti all’interno di un’abitazione, ma su parti comuni di edifici residenziali costituiti in condominio (ad esempio di lavori eseguiti su un bagno comune nel condominio, oppure sul bagno del portinaio), rientrerebbero allora nella possibilità di detrarre il 50% delle spese pro quota millesimale.

Se nei lavori dovessero essere invece compresi anche il rifacimento dell’impianto idrosanitario, elettrico, lo spostamento di tramezzature o altre opere che possono far classificare l’intervento come manutenzione straordinaria (ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 3, comma 1, lettera b, del DPR 380/2001 – “interventi di manutenzione straordinaria”, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso”), allora sarebbe possibile beneficiare della detrazione fiscale per gli interventi di recupero del patrimonio immobiliare residenziale esistente sia che gli interventi vengano realizzati su abitazioni private che su parti comuni di edifici residenziali. Inoltre, nel caso di specie, poiché lo spostamento di una tramezza comporterebbe il rifacimento delle piastrelle, anche la spesa sostenuta per rifare le piastrelle potrebbe rientrare a pieno titolo nella detrazione fiscale. Purtroppo, per quanto riguarda il caso della sostituzione delle porte interne, l’applicabilità dell’agevolazione è da escludere, in quanto si tratta di un intervento qualificabile come manutenzione ordinaria.