lunedì 2 maggio 2016

Ristrutturazione a casa del vicino: danni e responsabilità

Ristrutturazione a casa del vicino: danni e responsabilità

 

Marco Borriello

 

La responsabilità del vicino e della sua impresa edile: come agire in caso di danno, a chi rivolgere la domanda risarcitoria. L’assicurazione della ditta: perché coinvolgerla. Azione diretta verso il proprietario, ma non verso l’impresa e la sua assicurazione.

Nei condomini, è assai frequente l’esecuzione di lavori di ristrutturazione all’interno degli appartamenti adiacenti al nostro. Magari il vicino vuole rinnovare il bagno oppure semplicemente rifare l’impianto idrico o quello elettrico. Si pensi, inoltre, all’ipotesi della compravendita: il nuovo condomino, prima di entrare in casa, esegue sempre lavori di ristrutturazione.

Ebbene, nelle circostanze descritte è frequente, ahinoi, che si verifichino danni agli appartamenti adiacenti. In questo caso, come ci si deve comportare, ma soprattutto chi è il soggetto responsabile? Il vicino o l’impresa edile che sta eseguendo i lavori? L’azione di risarcimento va rivolta verso l’assicurazione dell’impresa stessa?

Andiamo per ordine.

Il mio vicino, nell’esecuzione dei lavori di ristrutturazione, mi ha danneggiato: cosa devo fare?

A parte le parolacce che, come è notorio, se rappresentano uno sfogo comprensibile, ci espongono ad una querela per ingiuria o diffamazione, è, invece, opportuno informare dell’accaduto sia il proprietario dell’appartamento in questione che l’amministratore (per opportuna conoscenza). In questa prima fase sono sufficienti una telefonata, una mail o un fax.

Abbiate cura, quindi, prima di “pulire” il danno (ad esempio, la caduta di calcinacci), di fotografare il tutto: danni subiti, residui per terra, stato dei luoghi, ecc.

Dopodiché, se, trascorso qualche giorno, non ricevete alcun riscontro dal vicino o questo, come si suol dire, “vi porta per i campi”, sarebbe opportuno rivolgersi ad un legale: poiché, presumibilmente, il vostro danno non supera i 50.000 euro, la domanda di risarcimento deve essere preceduta dal tentativo obbligatorio di negoziazione assistita. Il legale, quindi, rispettando determinate formalità all’interno della missiva, deve inviare la stessa al soggetto responsabile. Solo trascorsi alcuni giorni, sarà possibile ulteriormente procedere. È consigliabile seguire questa linea di condotta per vari motivi: darete un immagine convincente della vostra iniziativa, sarete sicuri di non commettere errori, non perderete tempo, il costo del legale dovrà essere rimborsato.

Se non sarà raggiunto alcun accordo, la causa sarà inevitabile.

Il mio vicino, nell’esecuzione dei lavori di ristrutturazione, mi ha danneggiato, ma per colpa dell’impresa: chi è il responsabile?

Sempre il vicino. È lui il proprietario dell’appartamento in cui sono in esecuzioni i lavori, è lui il responsabile per eventuali danni provocati dall’impresa a cui si è rivolto.

La domanda risarcitoria, quindi, dovrà essere sempre rivolta al vicino, magari indirizzandola per conoscenza anche all’impresa, in moda da farla attivare. Infatti, nei rapporti interni tra il proprietario danneggiante e l’impresa stessa, è quest’ultima a dover sollevare da ogni onere o responsabilità il proprio cliente.

In buona sostanza, se è vero che la domanda di risarcimento va indirizzata al proprietario dell’appartamento adiacente, è anche vero che, informando formalmente (lettera raccomandata a.r. oppure una pec) la ditta responsabile, essa sarà “stimolata” ad attivarsi per risolvere ogni problema: in particolare, coinvolgerà la propria assicurazione.

Il mio vicino, nell’esecuzione dei lavori di ristrutturazione, mi ha danneggiato, ma per colpa dell’impresa. Questa è assicurata: posso agire direttamente nei confronti dell’assicurazione?

Assolutamente no. Il cittadino, spesso, commette questo errore di valutazione, poiché condizionato dalla materia dell’infortunistica stradale (di comune conoscenza), dove invece, secondo legge, è possibile agire direttamente contro l’assicurazione del danneggiante.

Nel caso in esame, ciò non è consentito, ma se c’è un’assicurazione, è opportuno metterla a conoscenza della situazione verificatasi. Se non l’ha fatto l’impresa edile, fatelo voi, ma ricordatevi sempre che non potrete mai agire ed imporre all’assicurazione stessa, un pagamento in via bonaria.

In altri termini, se non c’è contestazione sulla responsabilità e c’è disponibilità sia del proprietario che della ditta responsabile, difficilmente l’assicurazione di quest’ultima non riconoscerà alcun rimborso. Tuttavia, resta valido il consiglio espresso in precedenza : rivolgetevi ad un legale. La presenza dello stesso servirà a “stimolare” l’assicurazione a non perdere tempo e a liquidarvi quanto dovuto.

Se invece, non c’è possibilità di un accordo (magari il danno è elevato e l’assicurazione vuole speculare), allora non resterà che l’azione giudiziaria, ma rivolta, sempre e comunque, al vicino. Questi, citato in giudizio, chiamerà in causa l’impresa, che a sua volta chiamerà a garanzia la propria assicurazione.