venerdì 1 aprile 2016

Sicurezza sul lavoro e innovazione tecnologica La massima sicurezza tecnologica è sempre esigibile dal datore di lavoro? La Cassazione chiarisce linee guida e responsabilità.

 

Sicurezza sul lavoro

La Corte di Cassazione (con la sentenza n. 3616 del 27 gennaio 2016)  ha analizzato l’applicazione del principio di massima sicurezza tecnologicamente fattibile sul lavoro e per la prevenzione di infortuni: anche in presenza di innovazioni in grado di migliorare le condizioni di sicurezza  in azienda, il datore di lavoro non deve obbligatoriamente sostituire le attrezzature presenti se ancora idonee e, comunque, non prima di una valutazione di tempi e costi.

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Responsabilità

La sentenza deriva dalla condanna per omicidio colposo, da parte del Tribunale di La Spezia, dell’amministratore unico di una Srl in seguito alla morte di un operaio dipendente, ravvisando responsabilità per omessa adozione di misure preventive essenziali e per non averle aggiornate in relazione al grado di evoluzione delle tecniche di prevenzione e protezione.

Sicurezza

Per la Cassazione, richiamando la sentenza n. 41944 del 19.10.2006, con riferimento alla massima sicurezza tecnologica esigibile dal datore di lavoro, se l’imprenditore dispone di più sistemi di prevenzione è tenuto ad adottare (salvo impossibilità) quello più idoneo a garantire il maggior livello di sicurezza, senza deroghe, soprattutto se i beni da tutelare siano costituiti dalla vita e dalla integrità fisica delle persone, laddove, viceversa, una valutazione comparativa tra costi e benefici sarebbe ammissibile solo nel caso in cui i beni da tutelare fossero esclusivamente di natura materiale.

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A proposito di “massima sicurezza tecnologica” tuttavia, la Corte ha chiarito che, se è vero che in materia di infortuni sul lavoro è onere dell’imprenditore adottare nell’impresa (nella fattispecie nel cantiere edile) i più moderni strumenti per garantire la sicurezza, lo è altrettanto che qualora la ricerca e lo sviluppo delle conoscenze portino alla individuazione di tecnologie più idonee non è possibile pretendere che l’imprenditore proceda ad un’immediata sostituzione con quelle più recenti e innovative, dovendosi pur sempre procedere a una complessiva valutazione di tempi, modalità e costi. Purché, ovviamente, i sistemi già adottati siano comunque idonei a garantire un livello elevato di sicurezza.